Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della medesima Costituzione.
      2. La presente legge detta altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
      3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.